Accordo

Art. 32

Indennità di disponibilità

In vigore dal 10 ott 1996
1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella: 1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97 5.175 5.304 5.389 5.578 5.745
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-32

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