Titolo II

Art. 3

Aree edificabili

In vigore dal 12 ott 1996
1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-3

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