Titolo I
Art. 2
Nuovi stipendi
In vigore dal 6 mag 2001
1. Gli stipendi stabiliti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello IV..... L. 179.000
Livello V..... L. 187.000
Livello VI..... L. 200.000
Livello VI-bis..... L. 210.000
Livello VII..... L. 220.000
Livello VII-bis..... L. 229.500
Livello VIII..... L. 239.000
Livello IX..... L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV..... L. 62.000
Livello V..... L. 65.000
Livello VI..... L. 70.000
Livello VI-bis..... L. 74.000
Livello VII..... L. 78.000
Livello VII-bis..... L. 80.500
Livello VIII..... L. 83.000
Livello IX..... L. 91.000
4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV..... L. 134.000
Livello V..... L. 140.000
Livello VI..... L. 150.000
Livello VI-bis..... L. 157.000
Livello VII..... L. 165.000
Livello VII-bis..... L. 172.000
Livello VIII..... L. 179.000
Livello IX..... L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV..... L. 12.703.000
Livello V..... L. 13.921.000
Livello VI..... L. 15.447.000
Livello VI-bis..... L. 16.663.000
Livello VII..... L. 17.879.000
Livello VII-bis..... L. 19.225.000
Livello VIII..... L. 20.571.000
Livello IX..... L. 23.639.000
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 2) che " Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: =================================================================== Livello IV lire 68.000 Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: =================================================================== Livello IV lire 37.000 Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 ------------------------------------------------------------------- 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono: Livello IV lire 13.519.000 Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".
- Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 2) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Lire Livello IV 86.000 Livello V 90.000 Livello VI 96.000 Livello VI-bis 100.500 Livello VII 105.000 Livello VII-bis 110.000 Livello VIII 115.000 Livello IX 126.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Lire - Livello IV.... |32.000 Livello V.... |34.000 Livello VI.... |36.000 Livello VI-bis.... |37.500 Livello VII.... |39.000 Livello VII-bis.... |41.000 Livello VIII.... |43.000 Livello IX.... |47.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Lire - Livello IV |14.551.000 Livello V |15.853.000 Livello VI |17.523.000 Livello VI-bis |18.829.000 Livello VII |20.135.000 Livello VII-bis |21.583.000 Livello VIII |23.031.000 Livello IX |26.363.000 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359#art-2