Art. 1
In vigore dal 10 apr 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 26 marzo 1996;
Decreta:
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1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 26 marzo 1996 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-03-26;158#art-1