Art. 5
Altri allegati al conto del tesoriere
In vigore dal 28 apr 1996
1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'ente locale deposita presso la
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti i seguenti atti e documenti:
a) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui
fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni;
b) copia della convenzione di tesoreria;
c) certificazione del legale rappresentante dell'ente, del responsabile del servizio finanziario e del tesoriere attestante che le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di
legge;
d) dichiarazione del tesoriere controfirmata dal responsabile del servizio finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato
riconosciuto l'aggio esattoriale previsto dal contratto;
e) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al tesoriere siano risultati inesigibili;
f) attestazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario dell'ente sull'inesistenza di gestione di fondi fuori
bilancio ovvero dell'esistenza con obbligo di chiarimenti al
riguardo;
g) dichiarazione di concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture dell'amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale mancata concordanza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
CORONAS, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996
Atti di Governo, registro n. 99, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-01-31;194#art-5