Art. 3
In vigore dal 26 nov 1995
1. All'art. 9, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, le parole:
"dell', quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni e integrazioni." sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-21;469#art-3