Titolo II
Art. 43
Indennità di presenza notturna e festiva
In vigore dal 25 lug 1996
1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo e a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo della indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 17, comma 1 e 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo 43 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora e che a decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "a decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo 43, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-43