Titolo I
Art. 25
Relazioni sindacali
In vigore dal 7 ott 1995
1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti
modelli:
a) contrattazione collettiva nazionale:
si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le
procedure previste dall', comma 1, e dall' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) accordo nazionale quadro:
b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna
Amministrazione senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure di cui all', comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la seguente materia:
1) principi generali per la definizione degli accordi decentrati
di cui alla lettera c), unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
b2) nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono definite,
ferme restando le competenze gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie:
1) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio.
2) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento
professionale;
3) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro
straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
4) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
5) criteri generali per la programmazione di turni di
reperibilità;
6) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
c) contrattazione decentrata:
si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o
reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall', comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e per le seguenti materie:
1) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
2) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei
servizi di mensa e degli spacci;
3) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale
e di benessere del personale;
4) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e
nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. l25;
d) informazione preventiva:
d1) è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
1) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio
giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
2) la mobilità esterna del personale a domanda;
3) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
4) l'applicazione del riposo compensativo;
5) la programmazione di turni di reperibilità;
d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione
è fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui al punto 2) l'informazione è fornita a livello centrale;
e) esame:
e1) si attua, a livello centrale e periferico, secondo le
previsioni di cui al punto d2), relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti;
e2) durante il periodo in cui si svolge l'esame, le
Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;
f) consultazione:
f1) si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
1) la definizione delle piante organiche;
2) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
3) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di
massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
f2) per le materie suddette, prima di assumere le relative
determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto;
f3) la consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico;
g) informazione successiva:
g1) si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
1) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli
uffici e l'organizzazione del lavoro;
2) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
3) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
4) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale;
g3) l'informazione successiva si attua a livello centrale e
periferico.
2. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per
tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
3. La corretta applicazione del presente decreto è assicurata
anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata.
5. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le
Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.
6. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli
uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni sindacali.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto
ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-25