Art. 1
In vigore dal 13 ago 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 75 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1993, limitatamente all'art. 47 (rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale e della modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-28;316#art-1