Art. 1
In vigore dal 13 ago 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 75 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dell' del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
E M A N A
il seguente decreto:
.
1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato l'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", limitatamente alle parole: "a totale partecipazione pubblica", nonché dell' del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante: "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-28;315#art-1