Art. 1
In vigore dal 10 ott 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordinamento degli organi collegiali dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
1. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è abrogato.
2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 9) è soppresso;
b) il numero 10) è sostituito dal seguente: "Commissione centrale per il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici - art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125";
c) al numero 14) le parole: "D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art. 8" sono sostituite dalle seguenti: "D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art. 9";
d) dopo il numero 17) è aggiunto il seguente: "18) Commissione per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426".
3. Alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali del Ministero della sanità, il numero 2) è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
GUZZANTI, Ministro della sanità
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 3
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-27;398#art-1