Art. 1

In vigore dal 14 lug 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 14 luglio 1995; Decreta: . Le funzioni del Presidente della Repubblica non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 14 luglio 1995 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-13;278#art-1

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Art. 1 Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. — Testo vigente | Portale Normativo