Capo II

Art. 6

Impianti elettrici

In vigore dal 22 ott 1995
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e della legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni. 2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso. 3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-06-30;418#art-6

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