Capo V

Art. 13

Disposizioni finali

In vigore dal 22 ott 1995
1. Sono abrogati gli , da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943 n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1995 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali CORONAS, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-06-30;418#art-13

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