Capo V
Art. 13
Disposizioni finali
In vigore dal 22 ott 1995
1. Sono abrogati gli , da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943 n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
SCOGNAMIGLIO PASINI
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
PAOLUCCI, Ministro per i beni
culturali e ambientali
CORONAS, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-06-30;418#art-13