Art. 5
In vigore dal 12 mar 1995
1. Il presente entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
PREVITI, Ministro della difesa
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 16
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-05;679#art-5