Art. 5

In vigore dal 12 mar 1995
1. Il presente entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione BIONDI, Ministro di grazia e giustizia PREVITI, Ministro della difesa DINI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-05;679#art-5

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Art. 5 Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo. — Testo vigente | Portale Normativo