Art. 1
In vigore dal 18 nov 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
Considerata l'esigenza di apportare talune integrazioni e modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, al fine di garantire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un assetto più funzionale ai compiti attribuiti alla predetta Agenzia;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, con nota n. 806 del 17 giugno 1994 ha espresso parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, è sostituito dal seguente:
" 2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennità, con importi e modalità determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennità non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non è cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia è sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera è successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;610#art-1