Art. 1

In vigore dal 12 nov 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, e, in particolare, gli articoli 21, 36 e 45; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 14 luglio 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994; Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, come sostituito dall' del decreto del Ministro del tesoro in data 18 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987, sono soppresse le parole: "sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari". In tal senso deve intendersi modificato anche l' del decreto del Ministro del tesoro in data 6 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;597#art-1

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