Art. 4
In vigore dal 25 set 1994
1. L'operazione di accreditamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi deve aver luogo alle stesse date stabilite dal decreto ministeriale 4 marzo 1989, citato nelle premesse, per i pagamenti in contanti, con la contemporanea disponibilità per il creditore del corrispondente importo.
2. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;533#art-4