Art. 4

Abrogato
In vigore dal 8 nov 2001
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-30;442#art-4

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Art. 4 Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo