Capo II

Art. 22

Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni

In vigore dal 14 lug 2022
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale. 2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487#art-22

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