Capo II
Art. 22
Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni
In vigore dal 14 lug 2022
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487#art-22