Art. 1

In vigore dal 13 lug 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1994; Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 7 aprile 1994 e 3 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono comunque escluse dal regime di cui al predetto art. 19 le attività indicate nell'allegata tabella A. 2. Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, con le modalità prescritte dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'allegata tabella A è integrata semestralmente, anche con riferimento alle amministrazioni locali, con l'indicazione di altre attività escluse dal regime di cui al citato art. 19, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 32 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;411#art-1

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Art. 1 Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attivita' subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati. — Testo vigente | Portale Normativo