Art. 9
Entrata in vigore del presente regolamento
In vigore dal 4 feb 1995
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 6, con esclusione dell', lettera b), e dell', ai sensi della delibera adottata, nell'adunanza del 7 luglio 1994, dalla sezione del controllo, primo collegio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;486#art-9