Art. 3

Presentazione della domanda

In vigore dal 15 dic 1994
1. La domanda di autorizzazione deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero. 2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla certificazione estera attestante che gli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all', erano a bordo al momento dell'acquisto della nave e che gli stessi sono conformi alla Convenzione internazionale Solas 1974 e successivi emendamenti resi esecutivi con legge 25 maggio 1980, n. 313 e con legge 4 giugno 1982, n. 438, nonché dalla relazione tecnica rilasciata dal Registro Italiano Navale attestante l'efficienza degli apparati stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;393#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo