Art. 2

Rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 10 dic 1994
1. L'ispettorato provinciale del lavoro può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto dei genitori o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrità fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonché la sua osservanza dell'obbligo scolastico. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso, debitamente motivato, entro 30 giorni dalla presentazione domanda di autorizzazione. Resta salva la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni del termine previsto dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;365#art-2

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Rilascio dell'autorizzazione (Art. 2 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo.) — Testo vigente | Portale Normativo