Titolo IIICapo I

Art. 12

P r e s u p p o s t i

In vigore dal 4 feb 1995
1. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare è rilasciata al titolare del permesso di ricerca che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, se la capacità produttiva dei pozzi stessi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustifichino tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-12

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