Art. 5
Dichiarazione di conformità
In vigore dal 15 dic 1994
1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall' della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;392#art-5