Art. 2

Accertamento di conformità delle opere di interesse statale

In vigore dal 15 dic 1994
1. Per le opere pubbliche di cui all' del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;383#art-2

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