Art. 1
Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione
In vigore dal 5 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine assegnato alla competente commissione del Senato della Repubblica per l'emissione del parere è scaduto il 23 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Autorizzazione al compimento di atti
di straordinaria amministrazione
1. L'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente comma: "3.
L'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è rilasciata dal prefetto, entro novanta giorni dalla domanda".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;343#art-1