Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 5 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Visto l', comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;337#art-1

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