Art. 1

In vigore dal 6 mag 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, è inserito il seguente: "1-bis. Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 22
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-14;240#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo