Art. 6
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità
In vigore dal 8 apr 1994
1. La segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è organo di ausilio dell'attività del Consiglio superiore di sanità ed è diretta da un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero della sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-02;196#art-6