Art. 6

Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità

In vigore dal 8 apr 1994
1. La segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è organo di ausilio dell'attività del Consiglio superiore di sanità ed è diretta da un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-02;196#art-6

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