Art. 1
In vigore dal 31 mar 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente decreto:
.
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari
esteri
COLOMBO, Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 14
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-02;175#art-1