Art. 1
In vigore dal 1 feb 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto:
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 27 marzo 1994.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 aprile 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-16;28#art-1