Art. 2
In vigore dal 8 gen 1994
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MERLONI, Ministro dei lavori pubblici
COSTA, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-16;575#art-2