Art. 4
Valori massimi della temperatura ambiente
In vigore dal 12 lug 2013
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-26;412#art-4