Art. 1
In vigore dal 16 set 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'art. 45;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di razionalizzare e snellire talune disposizioni e procedure, tenendo anche conto della possibilità di utilizzazione dei sistemi informatici;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite nelle adunanze del 19 novembre e 21 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Gli articoli 230, 250 e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come rispettivamente modificati, da ultimo, dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, 13 novembre 1976, n. 904, e 13 dicembre 1965, n. 1684, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 230. - 1. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.
2. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.
3. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.
4. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.
5. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.
6. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.
7. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233".
"Art. 250. - 1. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o omologo supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.
2. La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda".
"Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.
2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.
3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.
4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
5. I rendiconti vengono corredati:
a) degli ordinativi estinti;
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-07-06;343#art-1