Art. 2
In vigore dal 1 lug 1993
1. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 51
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-14;203#art-2