Art. 2

In vigore dal 1 lug 1993
1. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 51
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-14;203#art-2

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