Art. 2
In vigore dal 15 giu 1993
1. Alle divisioni e alle sezioni sono attribuite le seguenti competenze:
a) Divisione I: cura gli affari generali e il coordinamento interno delle attività della Direzione generale.
La divisione si articola nelle seguenti sezioni:
sezione I: cura gli affari generali e provvede alla gestione del personale;
sezione II: fornisce il supporto amministrativo all'attività dell'ufficio di statistica del Ministero;
sezione III: mantiene i rapporti con gli organi collegiali del Ministero.
b) Divisione II: cura la programmazione e l'organizzazione delle rilevazioni generali in materia di occupazione.
La divisione si articola nelle seguenti sezioni:
sezione I: segue lo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività produttiva;
sezione II: rileva i flussi e i fabbisogni quantitativi e qualitativi;
sezione III: formula le previsioni occupazionali;
sezione IV: segue le dinamiche e gli orientamenti della popolazione scolastica ed universitaria.
c) Divisione III: cura il coordinamento delle indagini e delle rilevazioni, nonché l'elaborazione delle stime, delle proiezioni e delle previsioni occupazionali.
La divisione si articola nelle seguenti sezioni:
sezione I: effettua il coordinamento delle indagini e rilevazioni specifiche predisposte ai vari livelli territoriali;
sezione II: elabora le stime, le proiezioni e le previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;
sezione III: mantiene i rapporti con gli osservatori regionali del lavoro e con le altre istituzioni che sono collegate al sistema informativo del Ministero.
d) Divisione IV: cura la pubblicazione e la diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro.
La divisione si articola nelle seguenti sezioni:
sezione I: provvede alla edizione e alla diffusione delle pubblicazioni di competenza della Direzione generale;
sezione II: provvede alla diffusione sistematica delle informazioni riguardanti il mercato del lavoro attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 48
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-09;166#art-2