Art. 13
Congedi, aspettativa e permessi retribuiti
In vigore dal 9 mar 1993
1. Al personale dirigente possono essere concessi congedi, permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale.
2. In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni retribuiti, non computabili come ferie.
3. L'aspettativa può essere concessa per malattia o per motivi di carattere privato nei termini e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni del regolamento del personale.
4. In occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza, il personale dirigente ha altresì diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare.
5. A compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modificazioni, vengono riconosciute 5 giornate di permesso retribuito all'anno ridotte a 4 per il personale che presta servizio nell'ambito del comune di Roma. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno, con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie. Ove comprovate esigenze di servizio non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno successivo, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-13