Art. 94

(Art. 39 Cod. Str.) Segnale bambini

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Segnale bambini) 1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-94

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo