§ 2
Art. 8
(Art. 6 Cod. Str.) Aree interne ai porti e aeroporti
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Aree interne ai porti e aeroporti)
1. Ai fini delle competenze previste dall', comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-8