§ 3

Art. 55

(Art. 23 Cod. Str.) Targhette di identificazione

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Targhette di identificazione) 1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-55

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