Capo CAPO

Art. 407

(Artt. da 232 a 240 Cod. Str.) Disposizione transitoria

In vigore dal 1 gen 1993
(Artt. da 232 a 240 Cod. Str.) (Disposizione transitoria) 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-407

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