Art. 320

(Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Malattie invalidanti) 1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-320

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