Art. 245

(Art. 93 Cod. Str.) Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.

In vigore dal 1 gen 2020
( Cod. Str.) (Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.) 1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all', comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144. 3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-245

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