§ 5

Art. 171

(Art. 41 Cod. Str.) Frequenza dei lampeggiatori

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Frequenza dei lampeggiatori) 1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-171

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