§ 5
Art. 171
(Art. 41 Cod. Str.) Frequenza dei lampeggiatori
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Frequenza dei lampeggiatori)
1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-171