Art. 130

(Art. 39 Cod. Str.) Segnale di itinerario

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Segnale di itinerario) 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del SEGNALE DI ITINERARIO (fig. II.272). 2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa. 3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-130

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo