Art. 102

(Art. 39 Cod. Str.) Segnale pericolo di incendio

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Segnale pericolo di incendio) 1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilità delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio. 2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-102

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