Art. 1

In vigore dal 5 lug 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, con il quale è stata data esecuzione degli atti finali della della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 602, con il quale è stata data esecuzione agli atti finali concernenti l'utilizzazione e la pianificazione dei servizi delle telecomunicazioni; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; ENANA il seguente regolamento . 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita di satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali utilizzanti tale orbita (ORB 88), adottati a Ginevra il 6 ottobre 1988, annessi al presente regolamento e vistati dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare: Dato a Roma, addì 27 aprile 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 5
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-04-27;317#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo