Capo V

Art. 31

Ufficio per i servizi dell'informazione e stampa

In vigore dal 21 mag 1992
1. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con tutti gli organi di informazione e stampa, assicurando, comunque, il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire all'opinione pubblica in materia di politica fiscale. 2. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa, nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, assicura la coerenza con le direttive impartite dal Ministro e l'uniformità di tutti i rapporti con la stampa da parte degli uffici e degli organi centrali, civili e militari, di qualsiasi livello dell'Amministrazione finanziaria. 3. All'ufficio di cui al comma 1 possono anche essere addetti estranei alla pubblica amministrazione, purchè iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti, in numero non superiore a quattro. Al conferimento ed alla revoca dei relativi incarichi si provvede con decreto del Ministro delle finanze, nel quale devono essere espressamente indicate le eventuali funzioni di direttore dell'ufficio attribuite ad uno di essi. 4. Agli estranei addetti all'ufficio ai sensi del comma 3 spetta, per tutta la durata dell'incarico, l'indennità corrispondente al trattamento economico del personale con qualifica di dirigente generale, se l'incarico stesso prevede lo svolgimento delle funzioni di direttore dell'ufficio, o del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, negli altri casi.
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